I contratti di fiume sono strumenti volontari di programmazione negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale
La definizione comprende i contratti di lago, di costa, di paesaggio, di acque di transizione, di foce e di falda e sono inseriti tra gli strumenti attuativi delle politiche di difesa del suolo e delle acque, ai sensi dell’ Art. 68 Bis del testo Unico Ambientale DLgs 152/2006.
I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto e al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del “buono stato” di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE7 (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina). Sono infatti considerati strumenti utili per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione del rischio idraulico e della siccità.
Infine i contratti di fiume sono coerenti con le previsioni di Piani e programmi esistenti nel bacino idrografico di riferimento e, qualora necessario, possono contribuire ad integrare la pianificazione locale e a migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali vigenti.